
La partita giudiziaria sull’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Fastweb è finita, e l’ha vinta Fastweb. Con la sentenza n. 1731 dell’8 ottobre 2026 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un operatore concorrente e ha confermato per intero il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel dicembre 2024, aveva autorizzato l’operazione da 8 miliardi di euro (procedimento C12659). La notizia è uscita solo ieri, 6 novembre, attraverso il comunicato dello studio BonelliErede che ha assistito Fastweb, ripreso tra gli altri da MondoMobileWeb e TechPost: la decisione, quindi, ha quasi un mese, ma è la prima volta che se ne parla pubblicamente. Il ricorrente, nel comunicato, resta senza nome.
Che cosa hanno scritto i giudici
Il cuore della sentenza sta in due passaggi. Il primo riguarda il merito: secondo il Collegio «l’operazione di concentrazione, considerati anche gli impegni assunti dalla nuova entità, non determini effetti anticompetitivi», e le valutazioni fatte dall’Antitrust nel 2024 «sono confermate dalla concreta evoluzione registrata dopo l’operazione». In altre parole, i giudici non si sono limitati a rileggere le carte dell’istruttoria: hanno guardato anche a come è andato il mercato nei quasi due anni trascorsi dal via libera, e hanno concluso che le previsioni dell’AGCM hanno tenuto.
Il secondo passaggio è quello che farà scuola, perché va oltre il caso Fastweb. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di proporzionalità deve essere sempre «misura e parametro» nella scelta dei rimedi, e che anche davanti a operazioni di grande dimensione non è necessario imporre rimedi strutturali, cioè cessioni di attività o di rami d’azienda, quando quelli comportamentali «assicurino effetti equivalenti sul piano della rimozione dei potenziali effetti anticompetitivi». È una presa di posizione netta in un dibattito che in Europa si trascina da anni: fino a che punto un’autorità antitrust può autorizzare una fusione fidandosi di promesse di comportamento, invece di chiedere che qualcosa venga venduto? Qui la risposta è: se le promesse bastano, bastano.
Nel giudizio Fastweb è stata assistita da BonelliErede con un team guidato da Claudio Tesauro, con Andrea Luigi Montini e Filippo Moroni e, per il diritto amministrativo, Raffaele Cassano. Lo stesso studio aveva già difeso con successo l’autorizzazione in primo grado davanti al TAR del Lazio.
Gli impegni che hanno convinto l’Antitrust
Vale la pena ricordare su cosa poggiava l’autorizzazione del dicembre 2024, perché è esattamente ciò che il Consiglio di Stato ha giudicato sufficiente. L’AGCM aveva individuato i rischi non tanto nel mobile quanto nella rete fissa: servizi residenziali, clientela affari e pubblica amministrazione, dove l’unione di due operatori infrastrutturati riduceva il numero dei concorrenti veri. Come ricostruiva Key4biz all’epoca, Swisscom si era impegnata a far sì che Fastweb continuasse a offrire all’ingrosso i collegamenti in fibra punto-punto fino a 1 Gbit/s simmetrici per imprese e PA, a prezzi di mercato e con tetti massimi fissati nel provvedimento, oltre ai circuiti a capacità dedicata su DWDM previo studio di fattibilità. Si era impegnata inoltre a non disdettare i contratti wholesale già in essere per l’accesso ultrabroadband residenziale e a negoziare in buona fede nuovi contratti pluriennali con chi ne facesse richiesta.
C’era poi un rimedio pensato per le gare pubbliche: quando Fastweb o Vodafone sono il fornitore uscente di una PA, devono mettere a disposizione della stazione appaltante e dei concorrenti qualificati le informazioni sulle consistenze e sul traffico, così che chi partecipa alla gara non parta svantaggiato rispetto a chi conosce già la rete del cliente. Il tutto sotto il controllo di un fiduciario indipendente, con una durata che arriva fino al 31 dicembre 2027. Nessuna cessione, nessuna vendita forzata: solo obblighi di comportamento. È questo impianto che oggi esce blindato dal doppio passaggio TAR e Consiglio di Stato.
Il mercato, nel frattempo
I giudici citano «la concreta evoluzione registrata dopo l’operazione», e i numeri più recenti li ha dati Fastweb + Vodafone stessa il 5 novembre, nel comunicato sui primi nove mesi del 2026. Al 30 settembre le connessioni mobili sono 19 milioni e 651 mila, in calo del 2,6% in un anno, e quelle fisse 5 milioni e 450 mila, anch’esse a meno 2,6%. I ricavi totali scendono del 2,2% a 5.262 milioni di euro, ma l’EBITDA after lease sale del 10,1% a 1.370 milioni, trainato dalle sinergie: 265 milioni già realizzati, con l’obiettivo di superare i 300 entro fine anno. La voce più grossa, spiega l’azienda, è la migrazione delle SIM mobili Fastweb sulla rete Vodafone, insieme all’internalizzazione di servizi che prima venivano forniti dal gruppo Vodafone. La rete 5G copre il 91% della popolazione, quattro punti in più rispetto a un anno fa, e la fibra FTTH arriva al 63% di famiglie e imprese.
Nel wholesale mobile c’è invece un segno meno pesante, meno 40,8% nelle connessioni, dovuto alla migrazione delle SIM di Lyca Mobile e Poste Mobile verso un’altra rete: un movimento che l’azienda definisce previsto e già incluso nelle attese. È un dettaglio che racconta bene come il consolidamento stia ridisegnando anche la geografia degli operatori virtuali, un tema su cui il BEREC si era espresso nel suo rapporto sulle fusioni in Europa, con numeri meno rassicuranti di quelli sbandierati dai sostenitori del “meno operatori, più investimenti”.
Il fronte ancora aperto: le torri
Se il capitolo antitrust si chiude, quello infrastrutturale resta apertissimo. Fastweb + Vodafone ha dato disdetta al Master Service Agreement con INWIT, il contratto quadro per l’uso dei siti radio, e il Tribunale di Milano ha respinto anche il reclamo di INWIT contro quella disdetta, rimandando tutto al giudizio di merito. Secondo TechPost la disdetta ha decorrenza da marzo 2028 e la migrazione degli impianti verso infrastrutture alternative dovrebbe durare almeno dodici anni. Dietro c’è la joint venture con TIM da 6.000 nuove stazioni radio base annunciata a marzo, che cambia gli equilibri del settore torri in Italia più di quanto non li abbia cambiati la fusione in sé. È una vicenda contrattuale, distinta dal giudizio sull’acquisizione, ma è lì che nei prossimi anni si misureranno gli effetti industriali veri dell’operazione.
Il nostro commento
La sentenza è una buona notizia per Fastweb + Vodafone e, a leggerla bene, anche per chiunque voglia fare una fusione in Italia nei prossimi anni: il Consiglio di Stato ha messo nero su bianco che i rimedi comportamentali, se proporzionati e verificabili, valgono quanto quelli strutturali. Noi però segniamo due date sul calendario. La prima è il 31 dicembre 2027, quando gli impegni presi con l’Antitrust scadono e il gruppo torna libero di rinegoziare i contratti wholesale sulla rete fissa. La seconda è marzo 2028, quando scatta la disdetta con INWIT. Il giudice ha ragione a dire che il mercato, finora, non ha sofferto: ma “finora” è una parola che copre esattamente il periodo in cui gli impegni erano in vigore. Il vero banco di prova del consolidamento italiano comincia quando finiscono.
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