Art. 1-bis Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (17)
In vigore dal 12 luglio 2019
1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. (18)
2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con la notifica di cui al comma precedente, l'impresa notificante fornisce altresì una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019. (19)
3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: (20)
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.
3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2 l'impresa acquirente dei beni o dei servizi di cui al comma 2 notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso fino a quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta in caso di particolare complessità. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa acquirente e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore. (21)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.
(17) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2019, n. 41.
(18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 11 luglio 2019, n. 64; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 7, del medesimo D.L. n. 64/2019.
(19) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 11 luglio 2019, n. 64; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 7, del medesimo D.L. n. 64/2019.
(20) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c), D.L. 11 luglio 2019, n. 64; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 7, del medesimo D.L. n. 64/2019.
(21) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, lett. d), D.L. 11 luglio 2019, n. 64; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 7, del medesimo D.L. n. 64/2019.