[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][size=small][size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Questi gli articoli contestati :[/font][/size][/font][/size]
[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Art. 2 - Comunicazione commerciale ingannevole La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.[/font][/size]
[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Art. 14 - Denigrazione È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.[/font][/size]
[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][size=small][size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Possibile che abbiano fatto riferimento al fatto che non e' indicato che chi si collega dall'estero non ha i 50 Gyga e questo non e' specificato , chiaramente il secondo e' riferito al riferimento indiretto ai concorrenti ......... Anche il "per sempre " potrebbe essere stato oggetto di contestazione visto che nel contratto c'e' cmq la clausola della possibilita' di adeguare il canone mensile .........[/font][/size][/font][/size]